Statuto

STATUTO DELLA SOCIETA’ FEMMINILE
DI
MUTUO SOCCORSO


TITOLO I
COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SCOPI-SEDE-DURATA

Art. 1)- E’ costituita nella Repubblica di San Marino l’Associazione denominata “Società Femminile di Mutuo Soccorso” che si pone nel solco della tradizione nata nel 1899.
Art. 2)- La Società femminile di Mutuo Soccorso è apartitica, promuove il mutuo soccorso, persegue finalità sociali e culturali, diffonde la cultura dell’attenzione alla persona, del rispetto, della solidarietà, promuove attività sociali, culturali, ricreative per stringere rapporti di amicizia e fratellanza fra le socie
Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione potrà anche raccogliere fondi, organizzare iniziative di solidarietà, feste, lotterie, allestire mostre, realizzare pubblicazioni, proporre dibattiti, convegni, conferenze e qualunque altra iniziativa riterrà opportuna.
Art. 3)- La Società ha la propria sede nella Repubblica di San Marino (RSM) in Via della Capannaccia, 63.
Art. 4)- La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050, con possibilità di proroga mediante delibera dell’Assemblea.


TITOLO II
ADERENTI-QUOTE
ART.5) Aderiscono alla Associazione tre classi di soci:
Socie effettive, in quanto contribuiscono con una quota annuale, che è stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea  ed hanno i requisiti di seguito descritti per maturare il diritto alla sovvenzione di cui ai successivi articoli 7 e 8;
Socie onorarie, in quanto contribuendo con la medesima quota prevista per le socie effettive, non hanno i requisiti per maturare il diritto alla sovvenzione di cui ai successivi articoli 7 e 8;
Socie e Soci emeriti, in quanto siano dichiarati tali con deliberazione del consiglio direttivo per aver sostenuto o valorizzato l’attività o gli scopi dell’associazione, come già contemplato all’art. 5 (Ammissione della socie) del primo Statuto del 1899
Art. 6)- Possono essere soci dell’associazione, secondo la distinzione riportata al precedente articolo 5, i cittadini sammarinesi ovunque residenti, oltre che i cittadini forensi se residenti in territorio sammarinese. Gli associati ed i richiedenti devono comunque avere raggiunto la maggiore età, devono avere piena capacità giuridica, non devono aver subito condanne per reati di natura dolosa, né devono avere procedimenti penali pendenti anche solo per l’accertamento di tali reati, devono, in fine, avere indiscussa onorabilità e probità.
Art. 7)- Possono essere ammesse a socie effettive coloro che, in possesso di tutti gli altri requisiti siano di età comprese fra diciotto anni e venticinque. Non vi sono limiti di età per essere ammessi quali socie onorarie e soci e socie emeriti.



Art. 8)- Per l’ammissione di socie effettive ed onorarie occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo redatta su modulo appositamente predisposto dal Consiglio Direttivo medesimo, corredata dai seguenti documenti:
a)      certificato di residenza in San Marino sia per le cittadine sammarinesi che per quelle  estere;
            b)certificato di cittadinanza per le cittadine sammarinesi residenti fuori territorio.(Tali
               certificati possono essere sostituiti da un’autocertificazione)
      c) certificato penale e carichi pendenti;
Tutte le socie sono tenute al rispetto dello Statuto, nonché di tutte le deliberazioni validamente adottate dagli Organismi Sociali.
Art. 9) L’ammissione di nuove socie, come anche la loro decadenza o radiazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Ad ogni socia ammessa, sarà consegnata la tessera di appartenenza alla Società.


TITOLO III
DOVERI DELLE SOCIE
Art. 10) – L’atto di adesione alla Società, e la conseguente assunzione della nomina di socia, comporta l’accettazione delle finalità associative, delle regole volte al perseguimento degli scopi sociali, nonchè di tutte le norme contenute nello statuto e delle deliberazioni che dalla Società saranno adottate.
Art. 11) – Le Socie effettive ed onorarie devono pagare una quota d’iscrizione ed una annuale proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea Generale. Le socie effettive, al compimento del sessantacinquesimo anno, riceveranno nell’anno successivo, la pensione il cui importo, proposto dal Direttivo, compatibilmente con le risorse della Società, sarà approvato dall’Assemblea.



TITOLO IV
ESCLUSIONE DALLA SOCIETA’
Art. 12)- In caso di ritardo nel pagamento delle rispettive quote, le socie morose saranno avvertite con avviso personale dopo di che, non soddisfacendo al proprio dovere, saranno cancellate dalla Società nella seduta del Consiglio Direttivo successiva alla notifica dell’invito al pagamento e decadranno da ogni diritto, rimanendo le quote versate a vantaggio della cassa Sociale. Possono essere riammesse solo previo pagamento delle quote arretrate.
Art. 13) – Saranno espulse dalla Società, con deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo, le socie che perdano i requisiti necessari per la loro ammissione così come previsti dal Titolo II del presente Statuto per l’assunzione della nomina di associata .

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE E IMPIEGO DEI FONDI SOCIALI
Art. 14) – Il patrimonio della Società è costituito dalle quote di iscrizione, dalle quote annuali, dalle elargizioni, nonché dalle donazioni.
Art. 15) – La Società accetta liberamente doni ed elargizioni dalle socie e da terzi, pur con ciò non essendo in alcun modo costretta da alcun vincolo verso i donanti. Trattandosi di eredità, dovrà essere accettata con beneficio di Legge.
Qualora i doni o lasciti siano sottoposti a particolari condizioni sarà devoluto all’Assemblea Generale il compito di deliberarne l’accettazione. Nei casi previsti dall’art. 4 nono comma, della Legge 13 giugno 1990, 68 (Legge sulle società) (al fine quindi di acquistare beni immobili, accettare donazioni o eredità, conseguire legati), la Società richiederà l’autorizzazione del Consiglio dei XII.
Art. 16) – Il patrimonio della Società sarà mantenuto nel territorio di questa Repubblica e verrà impiegato per il raggiungimento delle finalità associative.





TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
Art. 17) – Gli organi sociali sono:
-          l’Assemblea Generale degli associati;
-          il Consiglio Direttivo;
-          il Presidente  Effettivo
-          il Collegio Sindacale.





CAPO I
ASSEMBLEA
Art. 18) – L’ Assemblea Generale, che si compone di tutti gli associati, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 degli associati; si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 Aprile per deliberare in ordine al bilancio consuntivo. L’Assemblea discute tutte le proposte che le siano sottoposte dal Consiglio Direttivo e, ogni triennio, procederà al rinnovo delle cariche sociali.
L’avviso di convocazione, che dovrà essere inviato a ciascun associato, dovrà indicare luogo ed ora, sia della prima che della seconda convocazione dell’Assemblea ed ordine del giorno. Tra la data di ricevimento dell’avviso e la data della riunione devono trascorrere almeno 5 giorni.
Art. 19) – L’Assemblea Generale, salvo solo quanto previsto all’articolo 36, in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti la metà più una delle socie e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno venti socie.
Art. 20) - Le deliberazioni saranno prese per alzata di mano o per appello nominale; qualora abbiano ad oggetto argomenti di carattere riservato o inerenti a persone determinate o votazione delle cariche si procederà con la votazione a scrutinio segreto. Tali deliberazioni saranno valide quando abbiano ottenuto la metà più uno dei voti delle socie presenti e, se si tratta di riforme o modificazioni dello Statuto Sociale, saranno necessari i due terzi dei voti delle socie intervenute.
Art. 21) – L’Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può procedere in qualsiasi momento, anche per acclamazione, alla nomina della Presidente Onoraria. Tale carica è prevista a vita, salvo casi gravi di incompatibilità.

CAPO II
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22) – Il Consiglio Direttivo si compone di otto (8) consiglieri eletti dall’Assemblea ed è presieduto dalla Presidente effettiva.
Il Consiglio Direttivo nomina poi al suo interno la Vice Presidente, la Segretaria, la Vice-Segretaria, la Tesoriera. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa anche, senza diritto di voto, la Presidente Onoraria.
Art. 23) –. Le componenti del Consiglio Direttivo debbono avere tutte la residenza in San Marino e possono essere elette, solo se presenti all’Assemblea, fra socie effettive ed onorarie.
Art. 24) –. Il Consiglio Direttivo viene nominato dall’Assemblea Generale a mezzo scheda.
Si intendono elette coloro che riporteranno nella votazione il maggior numero dei voti. Nel caso di non accettazione dell’incarico, risulteranno elette le prime socie non elette. La mancata accettazione deve essere motivata.
Art. 25) – Le Socie componenti il Consiglio Direttivo rimarranno in carica per tre anni. Potranno essere rielette per un altro triennio e non saranno successivamente rieleggibili se non dopo tre anni dal termine dell’ultima carica.
Art. 26) – Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, eccezion fatta per tutti quegli atti che la legge o lo statuto stabilisce siano di competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo potrà di sua iniziativa promuovere Comitati allo scopo di affidare lo svolgimento di attività deliberate sia dall’Assemblea sia dal Consiglio stesso; il Comitato può essere composto dai membri dello stesso Consiglio e non. Ha inoltre facoltà di assumere personale.
Art. 27)-Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente Effettiva, si riunisce ogni qualvolta l’interesse della Società lo esiga e non meno di quattro volte l’anno.
Art. 28) – Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della metà delle Socie Consigliere più una.
Art. 29) – Sono considerate dimissionarie dal Consiglio Direttivo quelle socie che, senza legittimo impedimento, non siano intervenute per tre volte consecutive alle riunioni. Il resto del Consiglio ha facoltà di sostituire le socie decadute, in ordine di votazione, avvenuta all’Assemblea Generale.
Art. 30) – All’inizio di ogni triennio la Direzione uscente è tenuta a consegnare regolarmente alla Direzione che entra in carica il patrimonio sociale, tutti gli atti e le carte d’ufficio. Tale consegna risulterà da un verbale della Presidente e della Vice Presidente.


CAPO III
PRESIDENTE EFFETTIVO
Art. 31) La Presidente Effettiva è eletta dall’Assemblea degli associati, con votazione a mezzo scheda, per la durata di un triennio e con incarico rinnovabile una sola volta divenendo ineleggibile per la durata di tre anni in seguito alla cessazione del primo ed eventuale secondo mandato.
La Presidente deve essere cittadina sammarinese.
Alla Presidente è conferita la legale rappresentanza della Società. In caso di assenza o di suo impedimento sarà sostituita dalla Vice Presidente, e in mancanza di questa, dalla Consigliera più anziana.
La Presidente deve curare il buon andamento della Società da lei rappresentata, firma gli atti, i mandati di pagamento delle spese ordinarie e straordinarie; riceve tutte le domande di coloro che desiderano far parte della Società e le presenta al Consiglio Direttivo nella sua riunione; cura la tenuta e regolarità degli atti e registri sociali; riceve la corrispondenza trasmettendola alla Segreteria.
La Presidente convoca l’Assemblea Generale degli associati su proposta del Consiglio Direttivo o su istanza degli associati.

CAPO IV
SEGRETARIA E VICE SEGRETARIA
Art. 32) – La Segretaria interviene a tutte le Assemblee della Società e del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali.
È incaricata della custodia e conservazione della corrispondenza; tiene il ruolo di tutte le Socie e controfirma gli atti emanati dall’Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo insieme alla Presidente.
Art. 33) – La Vice-Segretaria coadiuva costantemente la Segretaria nel disimpegno di tutte le sue attribuzioni e ne fa le veci quando essa è assente.

CAPO V
TESORIERA
Art. 34) – La Tesoriera riceve e custodisce sotto la sua responsabilità tutte le entrate della Società.
Tiene un libro di cassa ed è obbligata a rendere ragione dello stato della medesima ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo.
Su delega della Presidente effettuerà operazioni bancarie e firmerà gli assegni del conto corrente relativi alle spese ordinarie e straordinarie autorizzate dal Consiglio Direttivo.



CAPO VI
SINDACI REVISORI
Art. 35) – I Sindaci Revisori, in numero di due, sono eletti, con votazione a mezzo scheda, dall’Assemblea generale per la durata di un triennio e sono rieleggibili. Ai sindaci Revisori sono demandate tutte le attività di controllo contabile, di tenuta regolare dei libri contabili, di esame dei rendiconti previsti dalle norme vigenti.
 Esamineranno i rendiconti della Società e predisporranno la relazione annuale al bilancio sociale.
Potranno partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.



TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 36) – Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire, oltre che per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, per deliberazione dell’Assemblea i cui quorum costitutivi e deliberativi sono fissati sia in prima che in seconda convocazione, nella seguente maniera: l’Assemblea è legalmente costituita alla presenza dei due terzi (2/3) delle socie iscritte e delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno delle presenti..
Art. 37) – In caso di scioglimento della Società, l’Assemblea Generale determinerà, a maggioranza di voti, l’uso da farsi dei fondi sociali. Si esclude fin da ora la possibilità di deliberarne la ripartizione fra le Socie.
Art. 38) - Le cariche sociali sono conferite ed assunte a titolo gratuito e non prevedono alcun compenso salvo eventuali rimborsi per spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
 Art. 39) Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle Leggi e consuetudini vigenti in questa Repubblica.

San Marino, 10 Maggio 2008

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