STATUTO DELLA SOCIETA’ FEMMINILE
DI
MUTUO SOCCORSO
TITOLO I
COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SCOPI-SEDE-DURATA
Art. 1)- E’ costituita nella Repubblica
di San Marino l’Associazione denominata “Società Femminile di Mutuo Soccorso”
che si pone nel solco della tradizione nata nel 1899.
Art. 2)- La Società
femminile di Mutuo Soccorso è apartitica, promuove il mutuo soccorso, persegue
finalità sociali e culturali, diffonde la cultura dell’attenzione alla persona,
del rispetto, della solidarietà, promuove attività sociali, culturali,
ricreative per stringere rapporti di amicizia e fratellanza fra le socie
Per il
raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione potrà anche raccogliere
fondi, organizzare iniziative di solidarietà, feste, lotterie, allestire
mostre, realizzare pubblicazioni, proporre dibattiti, convegni, conferenze e
qualunque altra iniziativa riterrà opportuna.
Art. 3)- La Società ha la propria sede
nella Repubblica di San Marino (RSM) in Via della Capannaccia, 63.
Art. 4)- La durata della Società è
fissata fino al 31 dicembre 2050, con possibilità di proroga mediante delibera
dell’Assemblea.
TITOLO II
ADERENTI-QUOTE
ART.5) Aderiscono alla Associazione tre
classi di soci:
Socie effettive, in quanto
contribuiscono con una quota annuale, che è stabilita dal Consiglio Direttivo e
ratificata dall’Assemblea ed hanno i
requisiti di seguito descritti per maturare il diritto alla sovvenzione di cui
ai successivi articoli 7 e 8;
Socie onorarie, in quanto contribuendo
con la medesima quota prevista per le socie effettive, non hanno i requisiti
per maturare il diritto alla sovvenzione di cui ai successivi articoli 7 e 8;
Socie e Soci emeriti, in quanto siano
dichiarati tali con deliberazione del consiglio direttivo per aver sostenuto o
valorizzato l’attività o gli scopi dell’associazione, come già contemplato
all’art. 5 (Ammissione della socie) del primo Statuto del 1899
Art. 6)- Possono essere soci
dell’associazione, secondo la distinzione riportata al precedente articolo 5, i
cittadini sammarinesi ovunque residenti, oltre che i cittadini forensi se
residenti in territorio sammarinese. Gli associati ed i richiedenti devono
comunque avere raggiunto la maggiore età, devono avere piena capacità
giuridica, non devono aver subito condanne per reati di natura dolosa, né
devono avere procedimenti penali pendenti anche solo per l’accertamento di tali
reati, devono, in fine, avere indiscussa onorabilità e probità.
Art. 7)- Possono essere ammesse a socie
effettive coloro che, in possesso di tutti gli altri requisiti siano di età
comprese fra diciotto anni e venticinque. Non vi sono limiti di
età per essere ammessi quali socie onorarie e soci e socie emeriti.
Art. 8)- Per l’ammissione di socie
effettive ed onorarie occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo redatta
su modulo appositamente predisposto dal Consiglio Direttivo medesimo, corredata
dai seguenti documenti:
a)
certificato di residenza in San Marino sia per le
cittadine sammarinesi che per quelle estere;
b)certificato di cittadinanza per
le cittadine sammarinesi residenti fuori territorio.(Tali
certificati possono essere
sostituiti da un’autocertificazione)
c) certificato penale e carichi pendenti;
Tutte le socie
sono tenute al rispetto dello Statuto, nonché di tutte le deliberazioni
validamente adottate dagli Organismi Sociali.
Art. 9) L’ammissione di nuove socie,
come anche la loro decadenza o radiazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Ad ogni socia ammessa, sarà consegnata la tessera di appartenenza alla Società.
TITOLO III
DOVERI DELLE SOCIE
Art. 10) – L’atto di adesione alla
Società, e la conseguente assunzione della nomina di socia, comporta
l’accettazione delle finalità associative, delle regole volte al perseguimento
degli scopi sociali, nonchè di tutte le norme contenute nello statuto e delle
deliberazioni che dalla Società saranno adottate.
Art. 11) – Le Socie effettive ed
onorarie devono pagare una quota d’iscrizione ed una annuale proposta dal
Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea Generale. Le socie effettive,
al compimento del sessantacinquesimo anno, riceveranno nell’anno successivo, la
pensione il cui importo, proposto dal Direttivo, compatibilmente con le risorse
della Società, sarà approvato dall’Assemblea.
TITOLO IV
ESCLUSIONE DALLA
SOCIETA’
Art. 12)- In caso di ritardo nel
pagamento delle rispettive quote, le socie morose saranno avvertite con avviso
personale dopo di che, non soddisfacendo al proprio dovere, saranno cancellate
dalla Società nella seduta del Consiglio Direttivo successiva alla notifica
dell’invito al pagamento e decadranno da ogni diritto, rimanendo le quote
versate a vantaggio della cassa Sociale. Possono essere riammesse solo previo pagamento
delle quote arretrate.
Art. 13) – Saranno espulse dalla
Società, con deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo, le socie che
perdano i requisiti necessari per la loro ammissione così come previsti dal
Titolo II del presente Statuto per l’assunzione della nomina di associata .
TITOLO V
AMMINISTRAZIONE E IMPIEGO DEI FONDI SOCIALI
Art. 14) – Il patrimonio della Società
è costituito dalle quote di iscrizione, dalle quote annuali, dalle elargizioni,
nonché dalle donazioni.
Art. 15) – La Società accetta
liberamente doni ed elargizioni dalle socie e da terzi, pur con ciò non essendo
in alcun modo costretta da alcun vincolo verso i donanti. Trattandosi di
eredità, dovrà essere accettata con beneficio di Legge.
Qualora i doni
o lasciti siano sottoposti a particolari condizioni sarà devoluto all’Assemblea
Generale il compito di deliberarne l’accettazione. Nei casi previsti dall’art.
4 nono comma, della Legge 13 giugno 1990, 68 (Legge sulle società) (al fine
quindi di acquistare beni immobili, accettare donazioni o eredità, conseguire
legati), la Società
richiederà l’autorizzazione del Consiglio dei XII.
Art. 16) – Il patrimonio della Società
sarà mantenuto nel territorio di questa Repubblica e verrà impiegato per il
raggiungimento delle finalità associative.
TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
Art. 17) – Gli organi sociali sono:
-
l’Assemblea Generale degli associati;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente
Effettivo
-
il Collegio Sindacale.
CAPO I
ASSEMBLEA
Art. 18) – L’ Assemblea Generale, che
si compone di tutti gli associati, è convocata dal Presidente su delibera del
Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 degli associati; si riunisce
almeno una volta l’anno entro il 30 Aprile per deliberare in ordine al bilancio
consuntivo. L’Assemblea discute tutte le proposte che le siano sottoposte dal
Consiglio Direttivo e, ogni triennio, procederà al rinnovo delle cariche
sociali.
L’avviso di
convocazione, che dovrà essere inviato a ciascun associato, dovrà indicare
luogo ed ora, sia della prima che della seconda convocazione dell’Assemblea ed
ordine del giorno. Tra la data di ricevimento dell’avviso e la data della
riunione devono trascorrere almeno 5 giorni.
Art. 19) – L’Assemblea Generale, salvo
solo quanto previsto all’articolo 36, in prima convocazione è validamente
costituita quando siano presenti la metà più una delle socie e, in seconda
convocazione, con la presenza di almeno venti socie.
Art. 20) - Le deliberazioni saranno
prese per alzata di mano o per appello nominale; qualora abbiano ad oggetto
argomenti di carattere riservato o inerenti a persone determinate o votazione
delle cariche si procederà con la votazione a scrutinio segreto. Tali
deliberazioni saranno valide quando abbiano ottenuto la metà più uno dei voti
delle socie presenti e, se si tratta di riforme o modificazioni dello Statuto
Sociale, saranno necessari i due terzi dei voti delle socie intervenute.
Art. 21) – L’Assemblea, ove lo ritenga
opportuno, può procedere in qualsiasi momento, anche per acclamazione, alla
nomina della Presidente Onoraria. Tale carica è prevista a vita, salvo casi
gravi di incompatibilità.
CAPO II
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22) – Il Consiglio Direttivo si
compone di otto (8) consiglieri eletti dall’Assemblea ed è presieduto dalla
Presidente effettiva.
Il Consiglio
Direttivo nomina poi al suo interno la Vice Presidente, la Segretaria, la Vice-Segretaria, la Tesoriera. Alle
sedute del Consiglio Direttivo partecipa anche, senza diritto di voto, la Presidente Onoraria.
Art. 23) –. Le componenti del Consiglio
Direttivo debbono avere tutte la residenza in San Marino e possono essere
elette, solo se presenti all’Assemblea, fra socie effettive ed onorarie.
Art. 24) –. Il Consiglio Direttivo
viene nominato dall’Assemblea Generale a mezzo scheda.
Si intendono
elette coloro che riporteranno nella votazione il maggior numero dei voti. Nel
caso di non accettazione dell’incarico, risulteranno elette le prime socie non
elette. La mancata accettazione deve essere motivata.
Art. 25) – Le Socie componenti il
Consiglio Direttivo rimarranno in carica per tre anni. Potranno essere rielette
per un altro triennio e non saranno successivamente rieleggibili se non dopo
tre anni dal termine dell’ultima carica.
Art. 26) – Il Consiglio Direttivo
delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della
società, eccezion fatta per tutti quegli atti che la legge o lo statuto
stabilisce siano di competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio
Direttivo potrà di sua iniziativa promuovere Comitati allo scopo di affidare lo
svolgimento di attività deliberate sia dall’Assemblea sia dal Consiglio stesso;
il Comitato può essere composto dai membri dello stesso Consiglio e non. Ha
inoltre facoltà di assumere personale.
Art. 27)-Il Consiglio Direttivo è
convocato dalla Presidente Effettiva, si riunisce ogni qualvolta l’interesse
della Società lo esiga e non meno di quattro volte l’anno.
Art. 28) – Per la validità delle
adunanze del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della metà delle Socie
Consigliere più una.
Art. 29) – Sono considerate dimissionarie
dal Consiglio Direttivo quelle socie che, senza legittimo impedimento, non
siano intervenute per tre volte consecutive alle riunioni. Il resto del
Consiglio ha facoltà di sostituire le socie decadute, in ordine di votazione,
avvenuta all’Assemblea Generale.
Art. 30) – All’inizio di ogni triennio la Direzione uscente è
tenuta a consegnare regolarmente alla Direzione che entra in carica il
patrimonio sociale, tutti gli atti e le carte d’ufficio. Tale consegna
risulterà da un verbale della Presidente e della Vice Presidente.
CAPO III
PRESIDENTE EFFETTIVO
Art. 31) La Presidente Effettiva
è eletta dall’Assemblea degli associati, con votazione a mezzo scheda, per la
durata di un triennio e con incarico rinnovabile una sola volta divenendo
ineleggibile per la durata di tre anni in seguito alla cessazione del primo ed
eventuale secondo mandato.
La Presidente deve essere
cittadina sammarinese.
Alla
Presidente è conferita la legale rappresentanza della Società. In caso di
assenza o di suo impedimento sarà sostituita dalla Vice Presidente, e in
mancanza di questa, dalla Consigliera più anziana.
La Presidente deve curare
il buon andamento della Società da lei rappresentata, firma gli atti, i mandati
di pagamento delle spese ordinarie e straordinarie; riceve tutte le domande di
coloro che desiderano far parte della Società e le presenta al Consiglio
Direttivo nella sua riunione; cura la tenuta e regolarità degli atti e registri
sociali; riceve la corrispondenza trasmettendola alla Segreteria.
La Presidente convoca
l’Assemblea Generale degli associati su proposta del Consiglio Direttivo o su
istanza degli associati.
CAPO IV
SEGRETARIA E VICE
SEGRETARIA
Art. 32) – La Segretaria interviene a
tutte le Assemblee della Società e del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali.
È incaricata
della custodia e conservazione della corrispondenza; tiene il ruolo di tutte le
Socie e controfirma gli atti emanati dall’Assemblea Generale e dal Consiglio
Direttivo insieme alla Presidente.
Art. 33) – La Vice-Segretaria
coadiuva costantemente la
Segretaria nel disimpegno di tutte le sue attribuzioni e ne
fa le veci quando essa è assente.
CAPO V
TESORIERA
Art. 34) – La Tesoriera riceve e
custodisce sotto la sua responsabilità tutte le entrate della Società.
Tiene un libro
di cassa ed è obbligata a rendere ragione dello stato della medesima ad ogni
richiesta del Consiglio Direttivo.
Su delega
della Presidente effettuerà operazioni bancarie e firmerà gli assegni del conto
corrente relativi alle spese ordinarie e straordinarie autorizzate dal
Consiglio Direttivo.
CAPO VI
SINDACI REVISORI
Art. 35) – I Sindaci Revisori, in
numero di due, sono eletti, con votazione a mezzo scheda, dall’Assemblea
generale per la durata di un triennio e sono rieleggibili. Ai sindaci Revisori
sono demandate tutte le attività di controllo contabile, di tenuta regolare dei
libri contabili, di esame dei rendiconti previsti dalle norme vigenti.
Esamineranno i rendiconti della Società e
predisporranno la relazione annuale al bilancio sociale.
Potranno
partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 36) – Lo scioglimento
dell’Associazione può avvenire, oltre che per provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria, per deliberazione dell’Assemblea i cui quorum costitutivi e
deliberativi sono fissati sia in prima che in seconda convocazione, nella
seguente maniera: l’Assemblea è legalmente costituita alla presenza dei due
terzi (2/3) delle socie iscritte e delibera validamente con il voto favorevole
della metà più uno delle presenti..
Art. 37) – In caso di scioglimento
della Società, l’Assemblea Generale determinerà, a maggioranza di voti, l’uso
da farsi dei fondi sociali. Si esclude fin da ora la possibilità di deliberarne
la ripartizione fra le Socie.
Art. 38) - Le cariche sociali sono
conferite ed assunte a titolo gratuito e non prevedono alcun compenso salvo
eventuali rimborsi per spese preventivamente autorizzate dal Consiglio
Direttivo.
Art.
39) Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente statuto, si fa
espresso riferimento alle Leggi e consuetudini vigenti in questa Repubblica.
San Marino, 10
Maggio 2008